mercoledì 9 maggio 2012

LEGGE BERSANI .... N° 248 del 4 agosto 2006

L'ormai famosa "Legge Bersani" ha introdotto importanti cambiamenti nel mondo assicurativo.
In questo post cercherò di spiegare le norme sulla CLASSE DI MERITO, successivamente sui TERMINI DI DISDETTA e poi sulla DURATA CONTRATTUALE. 


Prima dell'entrata in vigore della legge, quando si acquistava un veicolo aggiuntivo, la classe di merito di entrata era la CU14... la più alta.
Per classe di merito si intende quel numero indicato nell'attestato preceduto da CU (Conversione Universale cioè comune a tutte le compagnie).


Ora invece si può utilizzare l'attestato di rischio di un'altro veicolo ed ereditarne la classe. 
I requisito per poterlo fare sono:


 -Stesso nucleo famigliare
 -Veicolo appartenete alla stessa categoria :
   Ho una moto assicurata e compro una macchina? Non posso usare l'attestato di rischio
   Ho un ciclomotore (50cc) e compro un 125? Non posso usare l'attestato
   Ho una macchina e compro un'altra macchina? posso usarlo.
   Quindi...auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore e autocarro con autocarro.
 -L'assicurazione del veicolo di cui voglio utilizzare l'attestato deve essere in vigore.


Questa legge è applicabile solo alle persone fisiche, le aziende ne sono escluse!.


La mia opinione è che senz'altro è stata una legge che ha consentito agli assicurati di risparmiare qualcosa ma purtroppo tutte le compagnie assicurative sono corse ai ripari aumentando le tariffe per chi ne fa uso.
Si è così creata una tariffa aggiuntiva, mediamente più cara del 20%. 


Non mi stancherò mai di ripeterlo....... se hai una domanda, non esitare e fammela! 


Grazie





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