lunedì 28 maggio 2012

CONFRONTO CLASSI C.U. e INTERNE. Come cambiano dopo un sinistro?

Esistono due tipi di classi di merito, la C.U. e quella INTERNA.
La C.U. (Conversione universale) è quella utilizzata nel caso si cambi assicurazione, quella INTERNA è invece utilizzata dalla propria Compagnia nel caso si rimanga assicurati per un'altro anno.
Nel caso sia avvenuto 1 sinistro, queste due tipologie di classi di merito, non si comportano sempre allo stesso modo e ogni Compagnia ha le sue regole. 
Vediamo le differenze tra le principali "assicurazioni telefoniche" indicate in fondo alla pagina, nel caso sia avvenuto 1 sinistro con più del 51% di responsabilità.

DIALOGO:
  C.U. e INTERNA aumenterebbero di 2 classi

DIRECT LINE:
  C.U. e INTERNA aumenterebbero di 2 classi
GENIALLOYD:
  C.U. aumenterebbe di 2 classi, interna di 3 classi
GENERTEL:
  C:U. e INTERNA aumenterebbero di 2 classi
LINEAR:
  C.U. e INTERNA aumenterebbero di 3 classi

QUIXA:
  C.U. e INTERNA aumenterebbero di 2 classi


Come si può notare le più penalizzanti sono Linear e Genialloyd.

TENETELO PRESENTE QUANDO DOVETE SCEGLIERE!!!!

Grazie


lunedì 21 maggio 2012

Terremoto, inondazione e alluvione. Lo stato non pagherà più!

Sì, è così.
Il Decreto Legge n. 59 sulla riforma della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 17/05,
prevede che tutti i danni causati dai così detti "Eventi catastrofali" (terremoto, inondazione, alluvione ecc.) non siano più pagati dallo stato ma bensì dai proprietari. 
Sembra incredibile ma il tempismo è stato perfetto!!
Recita il Decreto" Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati. Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi di danni diretti da calamità naturali ai fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati con il regolamento di cui al comma 2".

Cosa succederà? 
Succederà che dovremmo spendere dei soldi !!! 
Si dovrà quindi provvedere ad estendere la propria assicurazione sul fabbricato contro questo tipo di rischio o, se ancora non ne 'hai una, dovrai farla se vorrai essere risarcito nel caso di "danni a seguito di calamità naturale"
Entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quindi il 15 agosto, dovrà essere emanato un regolamento che detterà le regole per questo tipo di polizze, ne definirà le caratteristiche e gli incentivi fiscali di cui godranno.
Non ci resta quindi che attendere il regolamento per capire quanto ci costerà assicurare il nostro fabbricato contro gli eventi catastrofali.
Nei prossimi giorni creerò una pagina dedicata con tutti gli aggiornamenti su questa vicenda.
Grazie.

venerdì 18 maggio 2012

Trasporto non conforme alle disposizioni vigenti??

Che significa???
Questa frase è riportata su tutti i contratti assicurativi. Viene citata tra i casi in cui la compagnia può RIVALERSI sul conducente.  
Faccio subito un esempio: Ho un'incidente con la macchina e sfortunatamente si fanno male i due passeggeri seduti dietro. Si fanno male perché non avevano le cinture di sicurezza. Cosa succede??!?!
La mia assicurazione pagherà i danni??
SI, i due feriti verranno pagati... ma poi la Compagnia farà scattare la  RIVALSA sul conducente per l'importo pagato!!!
C'è una sentenza della corte di cassazione (11 Marzo 2004, n. 4993) che ha riconosciuto la responsabilità al conducente per non aver imposto di indossare la cintura di sicurezza o per non avere fermato il veicolo.

Altri casi sono: essere in più persone di quelle che si possono trasportare (vedi sul libretto del veicolo), caricare l'auto o la moto con troppo peso, avere cose a bordo che limitano i movimenti o la visuale del conducente, avere un carico sporgente senza l'apposito CARTELLO OMOLOGATO, indossare un casco non omologato, caricare sul motociclo un bambino con meno di 5 anni, caricare qualcuno su un ciclomotore (se non è omologato per 2-vedi libretto-).  

Leggi attentamente l' Art. 169 e 170 del C.D.S. ci sono molte cose da sapere.



Tieni presente che la violazione di uno dei tanti commi presenti nei due Art., dà il diritto alla Compagnia di RIVALERSI sul conducente.
Fortunatamente alcune compagnie hanno la clausola di "RINUNCIA ALLA RIVALSA" estesa anche a questi casi. 
CONTROLLA SUBITO E SE HAI DECISO DI CAMBIARE COMPAGNIA INFORMATI BENE.

Grazie


mercoledì 16 maggio 2012

Ci sono sempre i 15 giorni di copertura dalla scadenza?

Ogni compagnia ha il suo contratto! Anche in questo caso bisogna STARE ATTENTI!
Non è sempre vero, come molti pensano, che ci sono i 15 giorni di copertura oltre la scadenza contrattuale della tua polizza.
Alcune compagnie non hanno inserito la clausola del" TACITO RINNOVO" cioè alla scadenza annuale cessano di essere valide.... senza i "15 giorni"! Attenzione! Potreste circolare senza assicurazione!
Va precisato che circolare con il contrassegno scaduto  è comunque sanzionabile per l'art 181 del C.D.S. http://www.codicestradainfantino.it/codice%20articoli/Art.181.htm
Controllate bene sul vostro contratto e se avete dubbi contattatemi.

Grazie

lunedì 14 maggio 2012

Sinistro stradale? MAI pagare il danno "in mezzo alla strada"

Mi raccomando!
Se sei stato coinvolto in un incidente di piccola entità, avrai  sicuramente pensato di non denunciare il sinistro alla tua assicurazione per evitare aumenti consistenti. Un danno da 100/200€, importo per cui generalmente si è propensi a pagare direttamente al danneggiato.
Mai farlo!!! Compilate sempre il CID!
Nella mia carriera mi sono capitate diverse persone che, dopo aver pagato di tasca propria il danneggiato, si sono viste poi arrivare anche la richiesta danni!! E ovviamente quasi nessuno si era fatto firmare una ricevuta fatta come si deve!
Cosa fare quindi??
 Forse non tutti sanno che è un proprio diritto richiedere alla propria Compagnia, prima della scadenza contrattuale, l'importo pagato in un sinistro stradale. Se la tua compagnia non te lo comunica, esiste un ufficio preposto a cui inviare la richiesta, il link è questo: http://www.consap.it/Servizi/Rimborsodelsinistro
Una volta saputo l'importo che la tua assicurazione ha pagato, bisogna fare i calcoli se è conveniente o no rimborsarlo alla compagnia, facendo si che il sinistro venga totalmente cancellato.
Bisogna tenere presente che perdere due o tre classi di merito (a seconda del tuo contratto) significa che, per tornare alla classe di partenza, ci vogliono due o tre anni. Quindi l'aumento è anche per gli anni successivi, non solo per quello di rinnovo. FATE BENE I CALCOLI!

Grazie

venerdì 11 maggio 2012

"DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO"

Importantissimo! leggi con attenzione...... ci si può ROVINARE!
Tutti i contratti assicurativi riportano l'art. inerente alle dichiarazioni inesatte e reticenze.
Di cosa si tratta? Ti posso dire che per gli art. 1892-1893-1894-1898 C.C. la compagnia può rifiutare totalmente o parzialmente di risarcire il sinistro.
Questo perché vige l'obbligo di comunicare correttamente tutti quei dati che contribuiscono a determinare il premio da pagare.
Sono ad esempio dichiarazioni rilevanti:
   - KM PERCORSI ANNUALMENTE
   - UTILIZZO PREVALENTE (CASA-LAVORO-TEMPO LIBERO)
   - GUIDATORE ABITUALE
Ti sarai accorto che, variando le risposte a queste domande, il premio da pagare può variare di molto.
Proprio per questo motivo, le compagnie, hanno un'altra arma micidiale per poter risparmiare nei sinistri.

Ipotizzando che hai dichiarato di utilizzare il veicolo per  LAVORO e di aver pagato ad esempio 100€........ se investissi una persone mentre sei in vacanza con la tua famiglia al mare cosa succederebbe??
La TUA compagnia  ti direbbe che l'uso non è quello dichiarato in contratto e che se avessi dichiarato anche "tempo libero", la cifra annua sarebbe stata ad esempio 130€. Quindi????
Quindi se il danno al povero investito era di 1.000.000€, la compagnia  paga solo 700.000€ e il 30% te lo lascia mettere a te!!
Bello eh?
Altre dichiarazioni sono: i dati tecnici del  veicolo, i propri dati personali e l'attestazione dello stato di rischio.
 In ogni caso.......STATE MOLTO ATTENTI A QUELLO CHE SCRIVETE!!
Questo link,
http://unitn.academia.edu/ValerioSangiovanni/Papers/779650/Dichiarazioni_inesatte_reticenze_e_annullamento_del_contratto_di_assicurazione

se volete avere informazioni più dettagliate,  vi darà l'esatta visione del problema.....

Grazie

mercoledì 9 maggio 2012

LEGGE BERSANI .... N° 248 del 4 agosto 2006

L'ormai famosa "Legge Bersani" ha introdotto importanti cambiamenti nel mondo assicurativo.
In questo post cercherò di spiegare le norme sulla CLASSE DI MERITO, successivamente sui TERMINI DI DISDETTA e poi sulla DURATA CONTRATTUALE. 


Prima dell'entrata in vigore della legge, quando si acquistava un veicolo aggiuntivo, la classe di merito di entrata era la CU14... la più alta.
Per classe di merito si intende quel numero indicato nell'attestato preceduto da CU (Conversione Universale cioè comune a tutte le compagnie).


Ora invece si può utilizzare l'attestato di rischio di un'altro veicolo ed ereditarne la classe. 
I requisito per poterlo fare sono:


 -Stesso nucleo famigliare
 -Veicolo appartenete alla stessa categoria :
   Ho una moto assicurata e compro una macchina? Non posso usare l'attestato di rischio
   Ho un ciclomotore (50cc) e compro un 125? Non posso usare l'attestato
   Ho una macchina e compro un'altra macchina? posso usarlo.
   Quindi...auto con auto, moto con moto, ciclomotore con ciclomotore e autocarro con autocarro.
 -L'assicurazione del veicolo di cui voglio utilizzare l'attestato deve essere in vigore.


Questa legge è applicabile solo alle persone fisiche, le aziende ne sono escluse!.


La mia opinione è che senz'altro è stata una legge che ha consentito agli assicurati di risparmiare qualcosa ma purtroppo tutte le compagnie assicurative sono corse ai ripari aumentando le tariffe per chi ne fa uso.
Si è così creata una tariffa aggiuntiva, mediamente più cara del 20%. 


Non mi stancherò mai di ripeterlo....... se hai una domanda, non esitare e fammela! 


Grazie





martedì 8 maggio 2012

Trasportati su veicoli aziendali? Sono assicurati?

Il codice della strada definisce gli autocarri così:"Veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso delle o al trasporto delle cose stesse".
Che significa?
Significa che per i trasporti effettuati su autocarri in violazione alla definizione sopra citata vale il DIRITTO DI RIVALSA per le somme pagate. Questo perché rientriamo nel caso di "Trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione".
Non c'entra niente se l'incidente è avvenuto durante l'orario di lavoro o in un giorno feriale.
Se, ad esempio, stiamo trasportando una persona con il furgone vuoto dobbiamo sapere che, se capita un incidente, il nostro passeggero sarà pagato dalla tua assicurazione per gli eventuali danni fisici subiti e che l'assicurazione stessa ti chiederà tutto indietro!!!!

Sono poche le compagnie che rinunciano a rivalersi in questi casi, con deroghe più o meno ampie.

CHIEDIMI MAGGIORI INFORMAZIONI...TI EVITERAI BRUTTISSIME SORPRESE!!

Grazie






lunedì 7 maggio 2012

Diritto di rivalsa



Questa è una delle cose più importanti da sapere, è l'asso nella manica delle compagnie!!
In parole semplici è la clausola che permette alle assicurazioni di poter recuperare le somme pagate al danneggiato qualora sussistano certe circostanze.
Le principali sono:
- Guida in stato di ebrezza o stupefacenti (In caso di incidente il test 
viene quasi sempre effettuato e messo a verbale)
- Guida con patente scaduta 
- Trasporto irregolare ( Sei con più persone di quelle che si potrebbero 
trasportare? Il o i passeggeri non avevano la cintura di sicurezza 
allacciata? Sai che è obbligatorio anche per chi siede dietro?)
-Veicolo non conforme alle norme vigenti (revisione scaduta, gomme 
lisce, difformità dal libretto di circolazione ecc. ecc.).

Questi sono i casi più frequenti in cui le compagnie assicurative possono, per legge, rivalersi sul conducente e sul proprietario per le somme pagate al danneggiato.
Quindi, se fai un incidente in una di quelle situazioni devi sapere che la tua assicurazione ti chiede tutto indietro!!!
Pensaci!!! 
Non sei assicurato!!! 
Secondo me è pazzesco!!
Purtroppo sono cose che sono successe e succedono sempre più spesso e che mi hanno portato ad aprire questo blog.

La clausola è diversa da una compagnia a un'altra, LEGGILA SEMPRE, la trovi nel fascicolo informativo e nelle condizioni di polizza. 
Quando fai il preventivo cerca il link che ti permette di scaricarle e trova il punto in cui si parla di rivalsa.....generalmente è nelle prime pagine!

In alcune compagnie (purtroppo non tutte) è possibile escluderla o limitarla ma è una condizione a pagamento. Il costo è irrisorio e andrebbe SEMPRE inserita. 

Ovviamente dò la mia massima disponibilità a rispondere a ogni vostra domanda.